valutazione impatto screening via

La valutazione d’impatto ambientale nasce negli Stati Uniti intorno alla fine degli anni ‘60, con il National Environment Policy Act (NEPA), stabilendo di fatto il principio dello “sviluppo sostenibile”. Essa si prefigge lo scopo di proteggere l’ambiente dall’attuazione di determinati progetti antropici. Per VIA (anche SIA) si intende l’elaborazione di uno studio relativo al potenziale impatto sull’ambiente che può derivare dalla realizzazione di una singola opera, ad esempio civile, industriale, rurale etc. Tale studio ha la finalità di assicurare che l’attività dell’uomo sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, di conseguenza rispettosa della capacità rigenerativa e della resilienza degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica. La procedura di VIA viene strutturata sul principio dell’azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti. La VIA nasce come strumento per individuare, descrivere e valutare gli effetti di un progetto su alcuni fattori ambientali e sulla salute umana. La struttura della procedura è costantemente in aggiornamento, al fine di fornire al pubblico informazioni sempre più precise e dettagliare nonché guidare il processo decisionale in maniera partecipata1.

Normativa e recepimenti

In Europa è stato introdotta con la Direttiva Comunitaria 85/337/CEE, modificata come segue1:

  • Direttiva 97/11/CE, che ha allineato la direttiva alla convenzione UNECE Espoo sulla VIA in contesto transfrontaliero ed ha ampliato il campo di applicazione della VIA aumentando i tipi ed il numero di progetti da sottoporre a VIA (allegato I). Ha introdotto le fasi di “screening” e “scoping” (allegato III) e requisiti minimi di informazione. È stata presentata come revisione critica dovuta all’esperienza delle prime applicazioni di procedure di VIA in Europa.
  • Direttiva 2003/35/CE, che ha allineato le disposizioni alla Convenzione di Aarhus per la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.
  • Direttiva 2009/31/C, che ha modificato gli allegati I e II della direttiva VIA, aggiungendo progetti relativi al trasporto, cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica (CO2).
  • L’originaria direttiva 85/337/CEE e le sue tre modifiche sono state codificate dalla Direttiva 2011/92/UE, che armonizzava la legislazione in materia ambientale, rafforzava la qualità della procedura e la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell’Unione Europea
  • Con la Direttiva VIA 2014/52/UE, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, le tematiche rettificate riguardano: semplificazione e armonizzazione delle procedure di VIA con altre autorizzazioni ambientali; rafforzamento della qualità della procedura; revisione del sistema sanzionatorio in caso di inadempienze.

Detta normativa europea è stata inizialmente recepita dall’ordinamento italiano attraverso la Legge n. 349/1986. Con il D.P.C.M. 27 dicembre 1988 sono state pubblicate le Norme Tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità. Vi è stata successivamente l’emanazione della L.443/2001 detta “Legge Obiettivo”, con il relativo decreto di attuazione D.Lgs n. 190/2002, il quale individuava una procedura di VIA speciale, con una apposita Commissione dedicata per una lista di progetti di interesse nazionale. Con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 viene riorganizzata la legislazione italiana in materia ambientale e si cerca di superare tutte le discrepanze con le direttive europee pertinenti. La VIA viene affrontata nella Parte II che si occupa anche delle procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS) e dell’autorizzazione ambientale integrata (AIA). Il processo di aggiornamento proseguito con l’emanazione della sopra citata Direttiva VIA 2014/52/UE, nato dalla necessità di adeguare la VIA al contesto politico, giuridico e tecnico in evoluzione, ha portato alla modifica della Parte II e dei relativi allegati del D.Lgs. 152/06 nonché all’abrogazione delle Norme Tecniche del D.P.C.M. 27 dicembre 19881.


1 Fonte: ISPRA