
La VAS è uno strumento normativo-procedurale voluto dal legislatore europeo per garantire che lo svilupparsi delle attività umane fosse compatibile con l’ambiente. Introdotto dal Parlamento Europeo mediante la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, è stato successivamente recepito dall’ordinamento nazionale per tramite della Parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto “Codice dell’Ambiente”.
Per VAS si intende l’elaborazione di un complesso rapporto-studio relativo all’impatto ambientale potenzialmente generato dall’attuazione di un piano o programma. Ad esempio, un piano regolatore di un comune, un piano di un parco, un piano di gestione dei rifiuti, un programma di interventi in una data materia. Con la VAS si favorisce uno sviluppo sostenibile del territorio e si protegge la biodiversità.
Relativamente alle competenze si può affermare che sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato; sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.
Come accennato, la VAS è un processo che valuta gli effetti della futura attuazione di piani e programmi territoriali e si adotta quindi in fase di pianificazione e programmazione territoriale. Si concretizza con l’analisi degli effetti ambientali che possono verificarsi con lo svolgimento di piani e programmi, prevedendo le potenziali risposte ambientali.
In sintesi:
- prevede la redazione dei Rapporti Ambientali, formulati dal tecnico consulente specializzato in valutazione ambientale strategica;
- nasce anche per sopperire alla necessità di analizzare un ambito territoriale nel suo insieme, cogliendo tutti i futuri interventi previsti per detto ambito;
- ecco perché è diventato uno strumento strategico di supporto decisionale. L’analisi qui si basa sul principio giuridico della ‘precauzione’, secondo cui le decisioni amministrative devono considerare l’interesse ambientale alla stregua di quello politico-economico. Per questo la valutazione deve essere compiuta anche in assenza della certezza obiettiva e scientificamente rilevabile del potenziale effetto negativo sull’ambiente. In questa fase, quella cioè della pianificazione e programmazione territoriale, la valutazione preventiva del danno ambientale si riscontra con più difficoltà rispetto alla fase progettuale (per cui invece si applica la VIA);
- con la VAS si valuta l’ambiente come “sistema integrato” di elementi interdipendenti, rendendo appunto ‘strategica’ la valutazione, in quanto considera più piani e progetti come un insieme complesso, le cui componenti si integrano le une con le altre;
- la VAS fornisce quindi un quadro complesso ed articolato (ovvero reale) del territorio interessato, non a caso, l’art. 6 comma 12, introdotto dal D.Lgs. n. 128/2010 stabilisce che la VAS non è necessaria per singole opere.
Soggetti coinvolti1
I principali soggetti coinvolti nella procedura di VAS sono:
- l’Autorità Procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il programma (detto ‘proponente’) sia un diverso soggetto pubblico o privato, è la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma;
- l’Autorità Competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato; in sede statale autorità competente è il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che esprime il parere motivato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;
- la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale di cui all’articolo 7 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123: assicura al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il supporto tecnico-scientifico per l’attuazione di quanto stabilito nel decreto;
- i soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani e programmi.
Il parere motivato è il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall’autorità competente sulla base dell’istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni.
Ambito di applicazione1
La VAS viene applicata sistematicamente ai piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale:
- i piani e programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto;
- per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’ articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i..
Per i piani e programmi prima descritti che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e programmi prima descritti, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, mediante l’espletamento di una verifica di assoggettabilità e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento.
L’autorità competente valuta mediante l’espletamento di una verifica di assoggettabilità se piani e programmi, diversi da quelli prima descritti, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull’ambiente.
La VAS è avviata dall’autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma ed è effettuata durante lo svolgimento del processo stesso e quindi anteriormente all’approvazione del piano o programma.
Le fasi principali della procedura sono:
- lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
- l’elaborazione del rapporto ambientale;
- lo svolgimento di consultazioni;
- la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;
- la decisione;
- l’informazione sulla decisione;
- il monitoraggio.
Il decreto 152/2006 stabilisce la durata di ciascuna fase della procedura.
Cos’è la verifica di assoggetabilità a VAS
La verifica di assoggettabilità è una procedura finalizzata ad accertare se un piano o un programma debba o meno essere assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Non sempre un piano o un programma sono assoggettati alla verifica, perché può capitare che questi vadano direttamente sottoposti a valutazione ambientale strategica.
1 Fonte: ISPRA