Trento, Giugno 2022. La Provincia Autonoma di Trento emana misure di semplificazione e accelerazione in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

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La prima importante norma emanata dalla Provincia Autonoma di Trento in materia di valutazione d’impatto ambientale risale alla fine degli anni ’80 dello scorso secolo, ed era rappresentata dalla legge 29 agosto 1988, n. 28, originariamente definita “Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente “. Ad eccezione di alcuni articoli, detta norma veniva abrogata ben venticinque anni dopo, precisamente nel 2013, per mezzo della nuova LP 17 settembre 2013, n. 19 “Disciplina provinciale della valutazione dell’impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)” e del collegato regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.

L’iter procedurale della VIA può articolarsi secondo uno o più dei seguenti step:

  • verifica di assoggettabilità o screening;
  • consultazione preliminare, la quale definisce i contenuti dello studio di impatto ambientale e del progetto definitivo (detta anche scoping);
  • valutazione dell’impatto ambientale;
  • proroga dell’efficacia della VIA;
  • modifica del provvedimento di VIA.

Negli ultimi nove anni diversi sono stati gli aggiornamenti e le revisioni che hanno riguardato la disciplina provinciale sulla valutazione d’impatto. Di rilievo risulta l’introduzione del provvedimento autorizzativo unico (PAUP – introdotto dalla Legge provinciale n. 6 del 19 settembre 2019), il quale tiene conto della necessità di adeguare il procedimento di VIA con il provvedimento unico definito a livello statale a mezzo del Decreto Legislativo n. 104/2017.

Ai passaggi sopra citati se ne possono poi aggiungere sia altri non definiti direttamente nella LP n. 19/2013 – ma comunque ad essa connessi -, che ancora di ulteriori connessi alla VIA (si pensi alla VIncA, la valutazione di incidenza ambientale che ha ad oggetto progetti la cui attuazione risulta potenzialmente incidente su o più siti della Rete Natura 2000).

Di recente il Trentino ha provveduto a modificare ancora la LP n. 19/2013. Lo ha fatto per mezzo della Legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6, la quale va ad intervenire in particolare sugli articoli 5, 9, 10, 11, 12, 13 quinquies e 17.

Nell’ordine: la prima modifica riguarda la verifica di assoggettabilità, con la previsione data dall’art. 8bis la quale stabilisce che “la struttura provinciale competente può modificare le condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in caso di mutamenti della situazione di fatto, non prevedibili al momento dell’adozione del provvedimento, che rendono impossibile l’ottemperanza alle medesime condizioni, o in presenza di innovazioni tecnologiche che consentono maggiore efficienza nella loro attuazione. Il regolamento previsto dall’articolo 22 disciplina il procedimento relativo alla modifica delle condizioni ambientali.

La seconda interviene in merito alla presentazione e verifica della domanda per il rilascio del PAUP, mentre la terza modifica riguarda la partecipazione del pubblico, riducendo in particolare i tempi per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 2 portandoli da 60 a 30 giorni.

La quarta modifica è inerente istruttoria, integrazioni e modifiche e prevede tra l’altro che alla conferenza di servizi siano invitati anche un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale, un rappresentante degli imprenditori, un rappresentante del Museo delle scienze ed uno delle amministrazioni di beni di uso civico (nel caso in cui le opere interessino aree da questi amministrate).

La quinta riguarda tempistiche e modalità relative allo svolgimento della conferenza di servizi, mentre la sesta le disposizioni di coordinamento tra procedimento unico per il rilascio del PAUP e altri procedimenti.

L’ultima modifica apportata dalla Provincia di Trento in materia di valutazione d’impatto ambientale, concernente l’art. 17, pur intervenendo nel coordinamento e nella semplificazione dei procedimenti, non modifica il rapporto con l’istituto della VIncA. Questa infatti resta compresa nella valutazione dell’impatto ambientale o nella verifica di assoggettabilità disciplinate dalla LP n. 19/2013, acquisito il parere della struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura.