La Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) – di conversione appunto del decreto meglio noto come “Semplificazione” – ha apportato modifiche ad articoli del D.Lgs. 152/06 riferibili alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale VIA, riguardanti: la riduzione dei termini nelle varie fasi del procedimento, la semplificazione di alcuni momenti decisionali e la possibilità – al fine del rilascio del provvedimento di VIA – di presentare sia il progetto di fattibilità sia, ove possibile, il progetto definitivo. Nello specifico, gli articoli del Testo Unico Ambientale maggiormente interessati sono il 19 e 21.
La nuova formulazione del primo (“Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA”), riguarda la semplificazione delle fasi e la diminuzione delle tempistiche del procedimento.
Da ora in avanti infatti l’Autorità competente, entro 5 giorni dalla trasmissione dello studio preliminare, verificherà la completezza e l’adeguatezza della documentazione e ove necessario, richiederà per una sola volta chiarimenti ed osservazioni al proponente (comma 2). Quest’ultimo dovrà provvedere obbligatoriamenre entro e non oltre 15 giorni, pena l’archiviazione del procedimento.
Relativamente al comma 3 e nel caso di documentazione completa l’Autorità – contestualmente alla ricezione della documentazione – procederà già alla pubblicazione della documentazione sul proprio sito web e alla comunicazione alle amministrazioni e agli enti interessati. Trascorso il termine di cui al comma 2 offrirà inoltre in alternativa, al proponente, la possibilità di procedere alla pubblicazione secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell’Autorità competente indicate dalla medesima.
Secondo la nuova formulazione del comma 4 inoltre, entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione/comunicazione, chiunque ne abbia interesse potrà presentare le proprie osservazioni.
In base ai diversi livelli legislativi e verificati eventuali impatti del progetto sull’ambiente (comma 5), l’Autorità competente adotterà il provvedimento entro 45 giorni dalla scadenza riportata al comma 4. In casi eccezionali, potrà prorogare detta scadenza per una sola volta, con termine che non potrà superare quello dei 20 giorni (comma 6).
La nuova formulazione del secondo (“Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale”) dispone, per l’Autorità competente, un termine ridotto a 5 giorni per gli adempimenti (pubblicazione e comunicazione) di cui al comma 2. Diminuisce inoltre il termine di cui al comma 3, portandolo da 60 a 45 giorni. Infine, concede al proponente di presentare non più gli elaborati progettuali, bensì il progetto di fattibilità o, ove possibile, il progetto definitivo (la cui definizione è riportata nella nuova lettera g, comma 1, articolo 5 del TUA).
Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti normativi in materia di Valutazione Ambientale Strategica VAS, Valutazione di Impatto Ambientale VIA e Valutazione di Incidenza Ambientale VIncA, procedure necessarie per i procedimenti autorizzativi di determinati Piani, Programmi, Progetti, Interventi ed Attività.