La Legge 29 luglio 2021, n. 108 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) e la Legge 29 dicembre 2021, n. 233 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose) hanno apportato modifiche ad articoli del D.Lgs. 152/06 riferibili alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica VAS, di cui alla parte seconda del medesimo decreto. Nello specifico, gli articoli del cosiddetto Testo Unico Ambientale interessati sono il 12, 13, 14, 15 e 18, relativamente alla riduzione delle tempistiche ed altri aspetti procedurali.
Di rilevante interesse risultano essere, tra gli altri, i seguenti punti:
- relativamente alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS (o Screening di VAS) il provvedimento di verifica non può definire eventuali prescrizioni (comma 4 art. 12), in caso di esclusione da VAS l’Autorità competente specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato I e tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull’ambiente (comma 3 bis art. 12);
- riguardo alla fase preliminare (scoping), la durata della fase di consultazione a questa riferita si riduce da 90 a 45 giorni (comma 2 art. 13), salvo diversa comunicazione dell’Autorità competente per la VAS;
- riguardo alla fase di consultazione pubblica, il termine per l’espressione del parere motivato si riduce da 90 a 45 giorni alla scadenza delle consultazioni (comma 1 art. 15);
- riguardo alla fase di monitoraggio, l’Autorità procedente trasmette i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate all’Autorità competente, che si esprime entro 30 giorni (commi 2bis-2ter-3bis art.18) e verifica lo stato di attuazione del Piano/Programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle Strategie di Sviluppo Sostenibile nazionale e regionale.
Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti normativi in materia di Valutazione Ambientale Strategica VAS, Valutazione di Impatto Ambientale VIA e Valutazione di Incidenza Ambientale VIncA, procedure necessarie per i procedimenti autorizzativi di determinati Piani, Programmi, Progetti, Interventi ed Attività.