Roma, Maggio 2021. No alla Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) in fase ex post intervento: lo stabilisce il Consiglio di Stato

valutazione incidenza post intervento

Con gli estremi della sentenza N. 04135/2021REG. – PROV.COLL. N. 03933/2013 REG.RIC., il Consiglio di Stato “(…)confermando la legittimità dell’annullamento in autotutela di permessi di costruire rilasciati in siti di Rete Natura 2000 senza valutazione di incidenza, afferma inequivocabilmente che la VINCA è requisito di validità e non di efficacia, insuscettibile di venire sanato ex post o di venir temperato da affidamenti di sorta sul rilascio di titoli conseguiti illegittimamente all’esito di procedure non partecipate dal pubblico.” Si è stabilito dunque, con motivazioni articolate e decise, che la Valutazione di Incidenza Ambientale non può essere postuma (ovvero successiva alla realizzazione dell’intervento), non potendo sanare titoli e interventi illegittimi emessi/realizzati in carenza del parere di cui alla Direttiva Habitat.

Il principio cardine di questa decisione è rappresentato dal fatto che la VINCA deve essere parte integrante del procedimento amministrativo che autorizza l’intervento: il parere ad essa riferito non è una semplice condizione di efficacia del titolo abilitativo all’intervento, ma una condizione per la sua validità. Inoltre, come ben spiegato in precedenza dalle Linee Guida Nazionali relative alla Valutazione di Incidenza Ambientale, l’iter procedurale che riguarda detto istituto deve essere trasparente, aperto alle osservazioni del pubblico e partecipato. In terzo luogo, diversamente da quanto accade per la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), a supporto della decisione poggia anche il riscontro della radicale assenza di un dato normativo che consenta di superare l’assenza di VIncA a posteriori.

Non va poi sottaciuto il fatto che la VIncA è obbligatoria non solo quando il piano/programma/progetto/intervento/attività si trova all’interno del sito Natura 2000 ma anche quando, pur localizzato all’esterno del sito, sia allo stesso modo in grado di arrecare una incidenza sulla conservazione di quelle specie e di quegli habitat che hanno contribuito alla designazione dello stesso.

Un fatto è certo: questa pronuncia del Consiglio di Stato assume una rilevanza considerevole, per alcuni versi storica, perché se è capitato – per diverse ragioni e con buona pace di tutti, ma sempre a scapito della conservazione e tutela della Natura – che la VIncA fosse omessa senza che vi fossero conseguenti civili o penali degne di nota, oggi il parere di VIncA va obbligatoriamente prodotto, senza alcuna attenuante. E naturalmente, la valutazione di incidenza non può mai essere successiva alla realizzazione dell’intervento.

Qui maggiori informazioni sulla procedura di V.Inc.A. di cui alla Direttiva Habitat