
In data 28 ottobre 2021 è stato emanato il nuovo Decreto Interministeriale avente ad oggetto la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alle sistemazioni idraulico forestali (mediante tecniche di ingegneria naturalistica). Ciò a firma del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Patuanelli, di concerto con quelli della Cultura Franceschini e della Transizione ecologica Cingolani.
Tale atto ottempera a quanto disposto dal comma 2, art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sulla “disciplina della viabilita’ forestale e delle opere connesse alla gestione del bosco”. Va evidenziato che a norma del comma 1 medesimo articolo, “la viabilita’ forestale e silvo-pastorale (…) e’ volta a garantire la salvaguardia ambientale, l’espletamento delle normali attivita’ agro-silvo-pastorali, la tutela e la gestione attiva del territorio, la sorveglianza, la prevenzione e l’estinzione degli incendi boschivi, il pronto intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e antropica, le attivita’ di vigilanza e di soccorso, gli altri compiti di interesse pubblico, la conservazione del paesaggio tradizionale nonche’ le attivita’ professionali, didattiche e scientifiche.“
Il Decreto Interministeriale in oggetto classifica la viabilità forestale e silvo-pastorale in tre categorie (principale, secondaria e tracciati di uso ed allestimento temporaneo) disciplinandole per mezzo dell’articolo 3 e dell’apposita tabella allegata. L’articolo 4 è invece relativo ai criteri progettuali e procedurali per la realizzazione di ogni strada forestale e silvo-pastorale mentre l’articolo 5, il penultimo, risulta di estremo interesse per quanto concerne l’applicazione (e dunque la diffusione) delle tecniche per la realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica: si stabilisce infatti che le opere di sistemazione idraulico-forestali, di tipo intensivo ed estensivo, siano preferibilmente realizzate appunto mediante quest’ultima, per mezzo di materiale vegetale vivo (piante o parti di esse), in abbinamento con materiali inerti, quali pietrame, legname, fibre vegetali o sintetiche o equivalenti.
Per l’applicazione del presente Decreto sono comunque fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvederanno ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti.
Naturalmente, in caso di necessità va – sia per la realizzazione di una strada forestale che di sistemazioni idraulico-forestali a mezzo di tecniche d’ingegneria naturalistica – redatta apposita valutazione ambientale.