Trieste, Settembre 2021. La Regione Friuli Venezia Giulia definisce proprie linee guida per la formulazione delle condizioni ambientali e per la verifica di ottemperanza in materia di VIA

regione fvg valutazione via

A seguito dell’emanazione della Direttiva 85/337/CEE inerente la “Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati”, recepita dall’ordinamento italiano attraverso la Legge n. 349/1986, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha emanato quattro anni più tardi la propria legge regionale costituita n. 43/1990 (di 34 articoli) relativa all’”Ordinamento nella Regione Friuli – Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale”, seguita anni dopo dall’apposito regolamento attuativo dato dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0245/Pres., datato 08.07.1996. Molti gli aggiornamenti normativi nel corso del tempo, fra i quali è utile evidenziare tra gli altri:

  • la DGR n. 1178/2015 di applicazione delle “Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006)” fornite dal Ministero dell’Ambiente per tramite del DM n. 52/2015;
  • la DGR n. 2151/2017 – di recepimento del D.Lgs. n. 104/2017 (attuativo della Direttiva 2014/52/UE, di modifica della precedente Direttiva 2011/92/UE riguardante la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati) – concernente “Prime direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di screening di VIA a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 104/2017 al D.Lgs. n. 152/2006;
  • la DGR n. 1361/2021 – di recepimento dell’art. 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, successivamente modificato ed integrato (da ultimo dal DL n. 77/2021) – concernente le “Linee guida per la formulazione delle condizioni ambientali e per la verifica di ottemperanza”.

Relativamente a quest’ultima norma si può osservare come la struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale sia l’autorità competente alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali, la quale si avvale della competenza di specifici soggetti anche mediante stipula di appositi protocolli d’intesa. La verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali è effettuata sia a livello documentale (ovvero verificando gli elaborati di progetti e quelli ad esso collegati) che sul campo, eventualmente tramite sopralluoghi.

Particolarmente rilevante – in caso di impatti ambientali imprevisti non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali – appare la circostanza secondo la quale se durante l’esecuzione dei lavori di costruzione e/o in fase di esercizio dell’opera (dunque a progetto autorizzato) viene accertata la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi o comunque di entità significativamente superiore a quelli valutati nell’ambito del procedimento di VIA, la struttura regionale competente in materia di VIA “(…) può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate e disporre l’adozione di opportune misure correttive ovvero disporre la riedizione del procedimento di VIA, anche al fine di stabilire condizioni ambientali ulteriori, chiedendo al proponente l’aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso entro un termine non superiore a 90 giorni.”.

Va infine sottolineato che a distanza di 21 anni dall’adozione, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha abrogato la propria legge regionale n. 43/1990 sull’”Ordinamento nella Regione Friuli – Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale”, per mezzo del comma 6 art. 4 Legge regionale n. 24/2021 “Legge di stabilità 2022”.