Venezia, Ottobre 2021. La Regione del Veneto aggiorna la procedura VFSA in materia di valutazione VAS

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La Regione del Veneto ha inizialmente recepito la Direttiva dell’Unione Europea concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente 2001/42/CE del 27 giugno 2001 attraverso la propria legge regionale n. 11/2004, alla quale ha fatto seguito la prima deliberazione della giunta (la n. 2988 del 01/10/2004) contenente i primi indirizzi operativi regionali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi. Detta deliberazione è stata successivamente integrata sia sul piano delle procedure applicabili alle tipologie di Piano e/o Programma di competenza regionale, che sotto il profilo della disciplina della VAS per i Piani e dei Programmi diversi da quelli di stretta competenza della Regione, mediante la DGR n. 3262/2006.

Nel triennio 2006-2008 ulteriori modifiche ed aggiornamenti sono intervenuti in ambito di normativa regionale riguardante la VAS fino a quello del marzo 2009, momento in cui la DGR n. 791/2009 ha fornito indicazioni metodologiche e procedurali conseguenti alla modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. “Codice Ambiente”, apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

Dal 1° aprile 2013 è stata istituita la nuova procedura amministrativa di VAS, mentre una delle poche modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004 è arrivata dopo quindici anni, per mezzo della LR n. 29/2019.

Più di recente, la Regione del Veneto ha approvato – con la DGR n. 61/2020 – la scheda per la Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale (VFSA), da sottoporre alla Commissione Regionale per la VAS (che risponderà in 45 giorni) e che di fatto stabilisce una procedura agevolata da utilizzare solo in casi particolari, ovvero:

Da ultimo, esattamente nell’ottobre 2021, la Commissione Regionale per la VAS ha rivisto – con proprio parere motivato n. 259 del 14/10/2021 – alcuni aspetti procedurali ed operativi attinenti la VFSA, escludendo tra l’altro dalla procedura alcune casistiche.

A tutte le ipotesi di trasformazione continuano comunque ad applicarsi le disposizioni di cui al DPR 357/1997 in materia di valutazione di incidenza ambientale VIncA.